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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 14 maggio 2001, n. 1492
Riconoscimento del servizio di “mediazione familiare” quale servizio sociale da garantire ai cittadini del territorio provinciale

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Raccomandazione del Comitato dei Ministri d’Europa, emessa il 5 febbraio 1998 in applicazione all’articolo 15.B dello Statuto del Consiglio d’Europa e con riferimento all’articolo 13 della Convenzione Europea sui diritti dei bambini, secondo cui gli Stati membri sono invitati a promuovere e rinforzare la mediazione familiare, al fine di potenziare la risoluzione dei conflitti familiari nella fase seguente la separazione della coppia, conflitti che hanno un forte impatto soprattutto sui bambini,

considerato il continuo aumento anche nella nostra provincia delle separazioni e dei divorzi nonché dello scioglimento delle “unioni di fatto” con figli, i quali paradossalmente, proprio in quest’ultimo caso sono ancora meno tutelati nella delicata fase di rottura della coppia genitoriale, rispetto ai figli di una coppia in fase di separazione o divorzio, in quanto è ancora più lungo e complesso il procedimento per ottenere, almeno in via giudiziale, l’affermazione dei diritti dei figli, mancando così del tutto una parvenza di tutela che, sotto il profilo strettamente giuridico, è presente in maniera più immediata in caso di separazione o divorzio,

vista la legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano" ed in particolare gli articoli 10, 11 e 12 che disciplinano la delega della gestione dei Servizi sociali ai Comuni e da questi alle Comunitá Comprensoriali o altri enti strumentali,

vista la competenza della Provincia autonoma di Bolzano, sulla base delle leggi vigenti, in materia di protezione, prevenzione e tutela della famiglia e dei minori,

visto il Piano sociale Provinciale 2000-2002, approvato con propria deliberazione n. 5513 del 13 dicembre 1999, ed in particolare le misure esplicitate nella sezione “D” del Piano stesso, fra le quali rientra anche il potenziamento della mediazione familiare quale misura di sostegno alla genitorialitá, al fine di evitare che i figli subiscano le ripercussioni negative dello scioglimento della coppia,

ritenuto pertanto quanto mai necessario, in assenza di una specifica regolamentazione a livello nazionale in materia di mediazione familiare, definire e pro-muovere tale attività sul territorio provinciale, definendone le caratteristiche e chiarendo il ruolo degli enti gestori dei servizi sociali, che devono poter offrire ai cittadini anche questo servizio, diretta-mente, avvalendosi di personale qualifi-cato, o convenzionandosi con enti privati all’uopo specializzati,

sentito il relatore, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

1. La mediazione familiare, cosí come definita nell’allegato “A” ,che costituisce parte integrante della presente deliberazione, rientra a tutti gli effetti fra i servizi sociali da mettere a disposizione dei cittadini del territorio provinciale.

2. L’erogazione del servizio di mediazione familiare avviene a cura degli enti gestori dei servizi sociali, i quali possono avvalersi direttamente di proprio personale adeguatamente qualificato, ovvero ricorrere all’operato di Enti privati, stipulando con essi apposite convenzioni.

3. I titoli di mediatore conseguiti presso le scuole del territorio nazionale, o comunque extra-provinciale, verranno valutati, su richiesta degli Enti gestori dei servizi sociali, dalla Sezione per la Formazione della Consulta provinciale per l’assistenza sociale, secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 5 della L.P.13/91.

4. Il finanziamento di tale Servizio sarà a carico del Fondo sociale provinciale; per l’eventuale futura partecipazione ai costi da parte degli utenti si rimanda a quanto stabilito dal DPGP 30/2000 “Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali”.

ALLEGATO“A“

Definizione della mediazione familiare:

a) La mediazione familiare consiste in un processo in cui un terzo, neutrale e qualificato, viene sollecitato dalle parti per fronteggiare la riorganizzazione resa necessaria dalla separazione, nel rispetto del quadro legale esistente;

b) Il ruolo del mediatore è quello di portare i membri della coppia a trovare un accordo durevole e mutualmente accettabile, tenendo conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quello dei figli, in uno spirito di corresponsabilità ed uguaglianza dei ruoli genitoriali.

c) Le parti in conflitto a seguito della crisi del loro rapporto vengono aiutate e sollecitate da un terzo, cui esse volontariamente si sono rivolte, a trovare in se stesse le risorse per superare la crisi, prendendo coscienza del permanere del proprio ruolo genitoriale, che li fa rimanere comunque coppia di genitori, anche se non piú reciprocamente partner, e quindi proiettati a perseguire la realizzazione dello scopo comune, il benessere dei figli.

d) il processo di mediazione si svolge conformemente ai seguenti principi:

1. Il mediatore è imparziale nei suoi rapporti con le parti;

2. Il mediatore è neutrale per quanto riguarda l’esito del procedimento di mediazione;

3. Il mediatore rispetta i punti di vista delle parti e tutela la loro uguaglianza nel corso della negoziazione;

4. Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione alle parti;

5. Le condizioni nelle quali si svolge la mediazione familiare devono garantire il rispetto della vita privata;

6. Le discussioni che hanno avuto luogo durante la mediazione sono confidenziali e non possono essere ulteriormente utilizzate senza il consenso delle parti o nei casi consentiti dalla legge nazionale;

7. Il mediatore deve informare le parti della possibilità che essi hanno di ricorrere ai consulenti matrimoniali o ad altre forme di consulenza per l’eventuale composizione dei problemi coniugali o familiari;

8. Il mediatore mira in maniera particolare al benessere e all’interesse superiore del minore, incoraggia i genitori a concentrarsi sui suoi bisogni e ricorda loro la fondamentale responsabilità concernente il benessere dei figli e la necessità di ascoltare le loro esigenze;

9. Il mediatore può fornire informazioni legali di massima, ma dovrà, se del caso, informare le parti circa la possibilità di consultare un avvocato od altro professionista competente.

 

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