(1) Il comma 6 dell’Art. 10 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:
“6. Nei limiti delle proprie competenze istituzionali la Provincia si adopera presso lo Stato e la Regione per il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi dedicati all’educazione dei figli e alla cura di familiari non autosufficienti e per il sostegno del versamento volontario dei contributi a tali fini. La Provincia si impegna in particolare a trovare soluzioni per il genitore che prima di dedicarsi all'educazione dei figli ha lavorato nel settore privato.”
(2) Il comma 5 dell’articolo 20 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:
„5. Il nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge trova applicazione con l’entrata in vigore dei criteri di concessione di contributi di cui all’articolo 19 e comunque non prima dell’anno finanziario 2014. I necessari lavori preparatori hanno luogo ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV.“
(3) Il comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:
“5. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l’esercizio finanziario 2013 in 2.000.000,00 di euro, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 09105, 09120, 09140, 09205, 09210 e 19115 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche, all’articolo 23/ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, e successive modifiche, e all’articolo 16/ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, abrogati con l’articolo 20 della presente legge.“