(1) Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 e 11:
“9. Nell’ambito di processi di riorganizzazione e accorpamento di strutture dell’amministrazione provinciale, enti dipendenti della Provincia e di società controllate, disposti in virtù degli indirizzi contenuti nella normativa statale in materia di revisione della spesa pubblica, è consentito il temporaneo cumulo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati da piani di riorganizzazione deliberati dalla Giunta provinciale. Il conferimento dei predetti incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilità di incarichi.
10. Il termine degli incarichi di cui al comma 9 coincide con le tempistiche di realizzazione delle azioni di riorganizzazione ed accorpamento e non può comunque superare i tre anni.
11. Resta in ogni caso fermo il divieto di cumulo delle retribuzioni per diversi incarichi per lo stesso soggetto.”