(1) Le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alla Provincia autonoma di Bolzano e agli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano per acquisizioni di immobili finanziati in tutto o in parte dalla Provincia autonoma o dagli enti locali stessi.