(1) L’orario di insegnamento è costituito da un monte ore annuo:
- di 680 ore per le materie per il cui insegnamento è prescritto un diploma di laurea quinquennale o un diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato o, in alcuni casi determinati dalla Giunta provinciale, un diploma di laurea triennale;
- di 748 ore per le materie che forniscono prevalentemente conoscenze, competenze e capacità tecnico professionali per il cui insegnamento sono richieste specifiche esperienze e qualifiche professionali o attestati di formazione specifica.
(2) L’orario di insegnamento settimanale è di regola pari a 20 ore per le materie di cui al comma 1, lettera a), e pari a 22 ore per le materie di cui al comma 1, lettera b).
(3) L’orario di insegnamento stabilito ai commi 1 e 2 è considerato comunque rapporto di lavoro a tempo pieno anche in caso di un incarico di insegnamento per un orario medio settimanale non inferiore rispettivamente a 18 ore (612 ore annue per materie di cui al comma 1, lett.a) e 20 ore (680 ore annue per materie di cui al comma 1, lett.b). Il monte ore risultante dalla differenza tra l’incarico di insegnamento di cui sopra e l’orario di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è da compensare entro l’anno formativo con attività rientranti nella funzione docente o connesse con il funzionamento della scuola, che vengono considerate ore di insegnamento. Le modalità di compensazione sono programmate con congruo anticipo dalla direzione, di norma, d’intesa con il personale.
(4) Il personale docente non è tenuto ad assumere nuove ore di insegnamento presso altre sedi scolastiche decentrate, site in altro comune, nel caso in cui il carico orario settimanale assegnato raggiunga già il monte ore minimo obbligatorio previsto dal presente articolo.
(5) L’orario di insegnamento degli insegnanti di applicazioni tecniche è costituito da un monte ore annuo di 884 ore e l’orario di insegnamento è di regola di 26 ore settimanali.
(6) Il numero delle unità di insegnamento non può superare il numero delle ore di insegnamento. Rimangono salve le disposizioni di cui all’articolo 6.
(7) Le seguenti attività rientrano a tutti gli effetti nell’orario d’insegnamento, come determinato dal presente articolo, e vengono eseguite previa programmazione da parte della direzione:
- la sorveglianza antecedente e successiva all’attività scolastica,
- gli intervalli brevi tra le singole unità di insegnamento,
- la sorveglianza durante le pause e in mensa,
- l’attività rivolta alla consulenza individuale degli alunni,
- l’attività con allievi in azienda.
Le eventuali ore di cui alle lettere da a) a e) non utilizzate per ragioni non attribuibili al/alla docente sono considerate comunque rese.
(8) Rientrano a tutti gli effetti nell’orario di insegnamento, previa programmazione della direzione, le ore durante le quali gli insegnanti sono a disposizione nella sede scolastica per eventuali supplenze.