(1) La progressione economica nel livello retributivo inferiore si sviluppa secondo le modalità di cui al allegato 3, punto 1. ed è subordinata alla valutazione soddisfacente dello sviluppo professionale del personale docente. Allo scopo si tiene conto della partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento necessarie ad acquisire maggiore competenza ed esperienza professionale.
(2) Il passaggio al livello superiore avviene in seguito alla maturazione del biennio nell’ottava classe ai sensi delle modalità di cui ai punti 1.1., 1.2., 1.3. e 1.4. di cui all’allegato 3 ed è subordinato alla valutazione soddisfacente del competente superiore, tenendo conto dello sviluppo professionale conseguito nel periodo di servizio nel livello retributivo inferiore.
(3) La progressione economica del livello retributivo superiore si sviluppa su scatti biennali del tre per cento, computati sullo stipendio iniziale, previa valutazione soddisfacente dello sviluppo della professionalità del personale, tenuto conto dell’esperienza e competenza professionale acquisita, anche mediante attività di formazione e aggiornamento.
(4) Le classi e gli scatti di stipendio, anche se convenzionali, nonché il passaggio al livello superiore sono conferiti con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale matura il relativo diritto.
(5) La progressione economica, compreso il passaggio al livello superiore, si applica anche al personale non di ruolo, salvo le limitazioni previste al punto 1.6. dell’allegato 3.