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In vigore al: 21/11/2014

u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
Contratto di comparto per il personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica relativo al periodo 2005 - 20082013

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Art. 26 (Mobilità)

(1) Al fine di consentire al personale docente la mobilità verso le scuole situate in altro comune, l’Amministrazione determina per il nuovo anno formativo i posti disponibili entro il termine utile per i trasferimenti. I posti che si rendono disponibili dopo la scelta dei posti rimangono a disposizione per i trasferimenti per l’anno formativo successivo. La determinazione dei posti disponibili per i trasferimenti avviene sulla base dei criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Non sono disponibili i posti occupati mediante mobilità all’interno dello stesso Comune, la quale presuppone il consenso del dirigente della scuola destinataria. Il diniego deve essere motivato.

(2) La domanda di trasferimento può essere presentata dal personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dell’idoneità e di un anzianità di servizio di almeno 3 anni presso la stessa scuola.

(3) Per l’assegnazione dei posti disponibili viene stilata un’apposita graduatoria in base al punteggio totalizzato applicando i seguenti criteri di valutazione:

  1. situazioni familiari che giustifichino la necessità di un avvicinamento al domicilio della persona da accudire o assistere, ed in particolare:
    1. per l’assistenza a parenti o affini di primo e secondo grado dichiarati non autosufficienti ai sensi della vigente normativa provinciale, in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b), c) e d): 6 punti a persona;
    2. per ciascun figlio convivente sotto i quattro anni e per ciascun figlio sotto i quattro anni, per il quale la persona richiedente abbia ottenuto l’affidamento esclusivo o condiviso: 4 punti;
    3. 3) per ciascun figlio convivente di età compresa fra i quattro e i quattordici anni nonché per ogni figlio fra i quattro e i quattordici anni, per il quale la persona richiedente abbia ottenuto l’affidamento esclusivo o condiviso: 3 punti;
    4. per ciascun figlio convivente di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni nonché per ciascun figlio fra i quattordici e i diciotto anni, per il quale la persona richiedente abbia ottenuto l’affidamento esclusivo o condiviso: 2 punti.
  2. Servizio utile per lo sviluppo della progressione economica: per ciascun anno viene assegnato 1 punto.
  3. In caso di parità di punteggio ha la precedenza la persona con il maggior punteggio totalizzato per i figli.
  4. In caso di ulteriore parità di punteggio si tiene conto dell’età anagrafica.

(4) Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato perdente posto ha comunque la precedenza anche nella copertura dei posti disponibili per i trasferimenti. Per la formazione della graduatoria si applicano i criteri di cui al comma 3. Il punteggio per lo sviluppo della progressione economica è raddoppiato. Il personale perdente posto viene individuato in base al minor punteggio derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

(5) Per il personale assente per congedi parentali ed aspettative connesse il diritto al trasferimento rimane salvo.

(6) Le domande di trasferimento sono da presentare all’Amministrazione entro il 31 marzo precedente l’anno formativo relativo.

(7) Se in seguito al riassetto delle scuole professionali viene riconosciuta la necessità di modificare o integrare la disciplina della mobilità di cui al presente articolo, le parti negoziali, su richiesta di una delle stesse, si incontrano entro un mese dalla richiesta, per la relativa contrattazione.

(8) Rimane salva la precedenza nei trasferimenti prevista dalla normativa statale in favore delle persone portatori di handicap, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 4.

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