(1) Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere la fruizione, nell’arco di 5 anni formativi, di un periodo di riposo della durata di un anno formativo, valido a tutti gli effetti, a partire:
- dal quarto anno formativo in caso di un’anzianità di servizio di almeno 10 anni;
- dal terzo anno formativo in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni;
- dal primo anno formativo in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni.
(2) Durante il quinquennio di cui al comma 1, spetta un trattamento economico ridotto all’ 80 per cento. La fruizione del periodo di riposo in un anno formativo antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di una adeguata garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tal caso, ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita. In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto allo stesso nell’ambito dei 5 anni formativi successivi a decorrere dalla data della relativa domanda.
(3) Nell'ambito del singolo anno formativo è ammesso a fruire del periodo di riposo di cui al comma 1, fino al 5 per cento del contingente di personale docente a tempo pieno della singola area di formazione. I termini e le modalità per la presentazione delle domande vengono stabiliti dalla Ripartizione Personale d'intesa con le singole aree di formazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
(4) Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, il dirigente preposto/la dirigente preposta può rinviare fino a 3 anni formativi la fruizione del periodo di riposo in mancanza di personale in possesso dei requisiti previsti per l’insegnamento della relativa materia.