(1) I competenti organi possono ammettere a retribuzione, prevedendo un compenso per lavoro straordinario, attività connesse con la realizzazione di specifici progetti di carattere particolare e straordinario.
(2) Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 le ore di insegnamento che superano il monte ore annuo di cui al comma 1 dell’Art. 5 e comma 1 dell’articolo 9 vengono retribuite come ore di lavoro straordinario di insegnamento.
(3) In caso non siano disponibili aspiranti idonei, può essere assegnato, previo consenso dell’insegnante, un incarico annuale di insegnamento che ecceda i limiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, fino ad un massimo di quattro ore aggiuntive in media alla settimana, da retribuire come ore aggiuntive di insegnamento, calcolato sulla base del carico orario settimanale medio.)
(4) Per il personale docente delle scuole di musica, l’incarico annuale di insegnamento, fermo restando il limite di cui all’articolo 9, comma 1, può prevedere in media fino ad un massimo di due ore aggiuntive alla settimana, da retribuire come ore aggiuntive di insegnamento.
(5) Le ore straordinarie di insegnamento vengono retribuite nella misura e con le modalità previste dal contratto collettivo intercompartimentale. Le ore di cui al presente comma sono determinate applicando i coefficienti di cui all’articolo 23, comma 2.