(1) Il personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano e delle scuole di formazione professionale e di musica provinciali, privo del prescritto titolo di studio ma in possesso del diploma di maturità e dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ove previsto e che, per mancanza di personale in possesso del previsto titolo, abbia svolto, fino il 31 agosto 2004, servizi per almeno 18 anni, anche non continuativi, presso le predette scuole, è inserito nelle graduatorie del personale insegnante della Provincia. A tal fine è necessario presentare domanda entro il 31 ottobre 2013 e superare un esame di ammissione secondo modalità e tempi da stabilirsi dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale e con appositi bandi. Il personale insegnante che supera l’esame è inserito, in ordine di punteggio, nella graduatoria della relativa materia per l’anno scolastico 2014/2015, precedendo il personale che nell’anno formativo 2013/2014 non ha prestato servizio oppure ha prestato servizio sprovvisto del titolo di studio o professionale richiesto, fatta eccezione per quanti sono in possesso di un titolo di studio o professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, ancorché non riconosciuto. Con l’inserimento in graduatoria questo personale è gestito analogamente al restante personale già in graduatoria, anche per le procedure di valutazione e la conseguente possibile assunzione a tempo indeterminato.
(2) L’immissione nelle graduatorie di cui al comma 1 è in ogni caso riservata al personale che ha svolto effettiva attività di insegnamento per almeno 120 giorni in almeno uno degli ultimi due anni scolastici, 2011/2012 e 2012/2013.
(3) In sede di inquadramento economico si tiene conto dell’anzianità di servizio non già presa in considerazione ai fini della progressione economica, detratto il periodo richiesto dalle disposizioni provinciali per la corrispondente mobilità verticale di chi sia sprovvisto dei requisiti richiesti.
(4) A favore del personale di cui al comma 1, per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, nelle procedure di assunzione del personale amministrativo può essere riservata un’adeguata quota di posti.”