(1) L’amministrazione provinciale è autorizzata a distaccare presso gli enti promotori del servizio sociale volontario e presso enti ed organismi nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, per un periodo definito, proprio personale, al fine dello svolgimento di attività ai sensi della normativa provinciale di settore. Non è di regola previsto il rimborso della relativa spesa e i posti del personale distaccato non possono essere considerati vacanti, né essere coperti mediante sostituzioni.
(2) L’adesione del personale è su base volontaria: può richiedere l’accesso a questa forma di distacco il personale nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età previsti dalla normativa previdenziale, senza possibilità di ulteriore proroga in servizio. L’autorizzazione al personale da parte dell’amministrazione è discrezionale e può venire motivatamente negata. Il periodo di distacco per l’attività sociale, disciplinato nell’accordo da stipularsi con l’organismo o l’ente promotore del servizio sociale volontario, è revocabile anche su richiesta motivata del personale o dell’organismo o ente promotore interessato.
(3) Durante il periodo di distacco, nel quale il personale è esonerato dal normale servizio provinciale, spetta il trattamento economico di provenienza, esclusi le indennità e gli inquadramenti in qualifiche funzionali superiori collegati all’espletamento di funzioni non più esercitate. Per l’attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo possono essere previsti rimborsi di specifiche spese documentate per il personale distaccato. Gli oneri relativi fanno carico ai corrispondenti capitoli afferenti il servizio sociale volontario e lo svolgimento di attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.
(4) Le modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale nel rispetto dei principi enunciati.