(1) Fatta eccezione per i casi indicati all’Art. 38, per il personale provinciale, anche stagionale, assunto nuovamente in un profilo professionale della stessa qualifica funzionale o di una qualifica funzionale inferiore, entro due anni dalla cessazione dal servizio, la progressione professionale prosegue. Tale disposizione non si applica al personale dimissionario e a quello cessato per motivi disciplinari.