(1) I posti disponibili per gli incarichi annuali e le supplenze vengono conferiti, nel rispetto della relativa graduatoria, mediante scelta del posto. È comunque garantita la precedenza al personale perdente posto in servizio a tempo indeterminato. In mancanza di candidati o candidate in graduatoria è ammessa la chiamata diretta.
(2) Ogni anno, entro le date fissate dalle rispettive regolamentazioni di settore, le strutture organizzative competenti determinano, nel rispetto del contingente massimo dei posti fissato dalla Giunta provinciale, tutti gli incarichi annuali e le supplenze da conferire nel successivo anno scolastico al personale insegnante ed equiparato. Modifiche nell’elenco dei posti sono possibili fino al momento della scelta dei posti.
(3) Il personale con un’anzianità di servizio almeno triennale nella stessa direzione scolastica, che abbia conseguito l’idoneità nella relativa procedura concorsuale, può fare domanda di proroga dell’incarico in atto. I posti coperti con tali incarichi nonché i posti coperti prima della scelta dei posti con contratto a tempo indeterminato con candidate e candidati della graduatoria “con idoneità” non sono disponibili per la scelta dei posti. Le proroghe dell’incarico hanno la precedenza rispetto ai trasferimenti, ma non rispetto agli aumenti di incarico del personale a tempo indeterminato.
(4) Anche i posti non contenuti nell’elenco di cui al comma 2 vengono coperti nel rispetto della graduatoria.