(1) L’Amministrazione provinciale, su richiesta degli enti pubblici operanti in provincia di Bolzano, a parità di requisiti d’accesso, può indire un unico concorso oppure un corso-concorso per la copertura di posti vacanti in ruoli organici appartenenti ad amministrazioni diverse.
(2) Il provvedimento che indice il concorso unico stabilisce il numero di posti messi a concorso per ciascun ruolo.
(3) In sede di assunzione il candidato ovvero la candidata sceglie il ruolo al quale, nel rispetto della graduatoria di merito, intende essere assegnato o assegnata.
(4) D’intesa con gli enti destinatari del contratto intercompartimentale, l’Amministrazione provinciale è autorizzata ad utilizzare le graduatorie di concorso di tali enti e viceversa.