(1) Il possesso dei requisiti per l’assunzione all’impiego provinciale è dichiarato o comprovato dalla persona richiedente secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale. Sono richieste esclusivamente le certificazioni previste per legge; la certificazione di appartenenza al gruppo linguistico è da presentare in originale a pena di esclusione dalla procedura.
(2) I requisiti prescritti devono essere posseduti sia al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande che alla data di assunzione. Il personale è tenuto ad informare immediatamente l’Amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari per l’assunzione all’impiego provinciale.
(3) Il bando di concorso può anche prevedere la semplice manifestazione di interesse a partecipare e che il possesso dei requisiti debba sussistere in un momento successivo prestabilito, purché non posteriore al giorno della prima prova di concorso.
(4) In sede di assunzione, chi in precedenza ha già prestato servizio presso l’Amministrazione provinciale può documentare o dichiarare i soli stati, fatti o qualità personali che hanno subito variazioni.