(1) Nelle procedure di cui al presente regolamento la valutazione dei titoli viene effettuata unicamente in base a dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, autocertificazioni o altra documentazione degli aspiranti e delle aspiranti. L’intera documentazione deve essere presentata nei termini prescritti e giudicata idonea, chiara e univoca; in caso contrario i titoli non sono presi in considerazione.