(1) Chi viene assunto all’impiego provinciale deve possedere i seguenti requisiti generali:
(2) Nei singoli bandi di concorso e nei criteri per l’assunzione a tempo determinato sono individuati gli eventuali posti, le funzioni e i compiti per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.
(3) Per i profili professionali che richiedono una particolare idoneità fisica o psichica oppure una formazione specifica è possibile stabilire un limite massimo di età non superiore ai 50 anni.
(4) Per l’assunzione di personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco è possibile stabilire requisiti corrispondenti a quelli del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
(5) L’assunzione all’impiego presso la Provincia o gli enti da essa dipendenti non è ammessa nei seguenti casi:
(6) Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5 è ammessa la deroga al divieto di assunzione all’impiego provinciale, prevedendo espressamente una limitazione a precisi profili professionali o a periodi specifici o individuando altre modalità. L’eventuale procedimento disciplinare prosegue e viene concluso anche in caso di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e di recesso del personale dal contratto di lavoro.