(1) Il presente regolamento disciplina, in esecuzione degli articoli 12 e 13 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, l’accesso all’impiego provinciale ed aspetti connessi.
(2) La Giunta provinciale può emanare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, disposizioni di dettaglio per l’applicazione del presente regolamento.