G.1 Incolumità pubblica
Per pericolo per la pubblica incolumità si intende un pericolo effettivo o possibile per un numero indeterminato di persone. Non vengono concessi contributi per la protezione di singole infrastrutture private (come strade di accesso, sentieri escursionistici, sentieri delle rogge, strade forestali o sentieri di interessenze) o per singoli edifici privati (come case di abitazione, aziende alberghiere, imprese commerciali o industriali).
Possono essere concessi contributi per misure di protezione civile concernenti la rete viaria rurale.
G.2 Immediatezza della comunicazione
La comunicazione di cui al punto B.1 e C.1 è inoltrata immediatamente, se l’Ufficio provinciale Protezione civile è in grado di accertare in modo evidente la situazione di pericolo o l’evento dannoso. Questo accertamento può avvenire con un sopralluogo o anche tramite documenti adeguati, come verbali di sopralluogo o documentazione fotografica.
G.3 Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo di cui ai punti B.4 e C.5 deve corrispondere alle disposizioni vigenti per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici.
G.5 Fatture
Per fatture si intendono le fatture nel senso stretto ed altri documenti di rendicontazione che sono emessi a nome dell’ente locale e che sono conformi alle vigenti disposizioni di legge.