F.1 Trasferimento del contributo
Se l’ente locale affida l’esecuzione della misura di protezione civile ad altri organismi di diritto pubblico o ai corpi dei vigili del fuoco volontari, può trasferire il contributo concesso dalla Giunta provinciale alla struttura esecutrice. Unico responsabile ed ente di riferimento per l’Ufficio provinciale Protezione civile rimane però l’ente locale.
F.2 Liquidazione del contributo
Per la liquidazione del contributo di cui al punto E.8, le fatture possono essere intestate alla struttura esecutrice; le dichiarazioni devono però essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente locale.
Inoltre deve essere presentata la copia della convenzione che regola le modalità per l’esecuzione della misura di protezione civile tra l’ente locale e la struttura esecutrice. Da questa convenzione deve risultare che
a) la struttura esecutrice è obbligata ad ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti, in particolare a quelle in materia di lavori, servizi e forniture pubblici e a quelle in materia di sicurezza sul lavoro;
b) nel caso di una struttura per il Servizio antincendi il comune è proprietario della struttura.
F.3 Rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di attività di volontariato
L’importo risultante dalla differenza tra il contributo concesso e i costi riconosciuti può essere rendicontato tramite le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, considerando che questo importo non può superare il 20 per cento dei costi riconosciuti. Per queste prestazioni viene riconosciuto un importo orario simbolico di 16,00 euro, che può essere adeguato da parte della Giunta provinciale.
Per la liquidazione del contributo deve essere inoltre presentato un elenco delle persone che hanno svolto attività di volontariato, indicando il giorno, le ore e la tipologia della prestazione. Questo elenco deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente locale e – in caso di lavori – dal direttore o dalla direttrice dei lavori e deve essere controfirmato dai volontari e dalle volontarie in questione.
I volontari e le volontarie non hanno alcun diritto ad un compenso per la prestazione resa.