D.1 Domanda di contributo
Ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge provinciale il comune può presentare domanda per la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il ripristino di strutture per il Servizio antincendi.
Di norma anche i soccorsi alpini della Provincia sono allocati presso gli edifici strumentali dei Servizi antincendi.
Fanno parte delle strutture per il Servizio antincendi:
a) gli edifici per il corpo dei vigili del fuoco del luogo;
b) gli edifici dei vigili del fuoco con ulteriori funzioni di punto d’appoggio;
c) gli edifici dei vigili del fuoco del capoluogo distrettuale;
d) gli impianti di esercitazione con autorespiratori che vengono utilizzati da più comuni e non sono integrati in un edificio dei vigili del fuoco;
e) le altre strutture del Servizio antincendi.
La domanda di contributo deve essere presentata all’Ufficio provinciale Protezione civile prima che sia dato inizio all’adozione della misura di protezione civile, ma solo dopo che il sindaco o la sindaca e il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile hanno effettuato insieme un sopralluogo.
D.2. Sopralluogo e verbale
Durante il sopralluogo viene redatto un verbale firmato da entrambe le parti. In tale occasione le parti possono consultare i rappresentanti delle strutture del Servizio per la protezione civile e degli uffici provinciali competenti. Nel verbale viene accertata la necessità della misura di protezione civile, valutata l’idoneità dell’ubicazione e rilevato il fabbisogno di spazio.
Il sindaco o la sindaca può delegare – anche verbalmente – ad un assessore o ad un’assessora comunale l’esecuzione del sopralluogo.
Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile può delegare – anche verbalmente – al direttore o alla direttrice dell’Ufficio provinciale Protezione civile l’esecuzione del sopralluogo.
Nel caso di lavori di manutenzione staordinaria o in altri casi motivati si può rinunciare al sopralluogo e al verbale.
D.3 Adozione della misura di protezione civile
Valgono le disposizioni riportate all punto C.3.
D.4 Documentazione
Valgono le disposizioni riportate al punto C.5.
D.5 Riconoscimento dei costi
L’Ufficio provinciale Protezione civile riconosce i seguenti costi:
a) i costi della misura di protezione civile, purché adeguati e tenendo conto del verbale di cui al punto D.2;
b) all’occorrenza le spese tecniche, nella misura di un importo forfetario fino al 18 per cento dei costi di costruzione riconosciuti;
c) all’occorrenza i costi per l’arredamento, nella misura di un importo forfetario fino al 6 per cento dei costi di costruzione riconosciuti o dei costi di acquisto riconosciuti.
Per l’applicazione della lettera c) nel caso di costruzione di un edificio dei vigili del fuoco del capoluogo distrettuale, il comune deve assumersi anche i costi per l’arredamento delle strutture sovracomunali del Servizio antincendi integrate nell’edificio dei vigili del fuoco.
Le spese tecniche e i costi per l’arredamento devono essere documentati solo col rendiconto del contributo di cui al punto E.8.
D.6 Ammontare del contributo per edifici dei vigili del fuoco
La Giunta provinciale può concedere un contributo fino all’80 per cento dei costi riconosciuti per edifici dei vigili del fuoco.
D.7 Ammontare del contributo per altre strutture
La Giunta provinciale può concedere un contributo fino al 95 per cento dei costi riconosciuti per impianti di esercitazione con autorespiratori che vengono utilizzati da più comuni e non sono integrati in un edificio dei vigili del fuoco.
La Giunta provinciale può concedere un contributo fino all’80 per cento dei costi riconosciuti per altre strutture del Servizio antincendi.
D.8 Anticipo
Valgono le disposizioni riportate al punto C.8.