B.1 Comunicazione
Immediatamente dopo aver constatato la situazione di pericolo o dopo il verificarsi dell'evento dannoso, l'ente locale deve inoltrare una comunicazione scritta all’Ufficio provinciale Protezione civile.
Di norma l’Ufficio provinciale Protezione civile invita in seguito tutti gli uffici provinciali competenti ad un sopralluogo e in tale circostanza consiglia l'ente locale in merito alle misure di protezione civile da adottare.
B.2 Domanda di contributo
Ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge provinciale, l’ente locale può presentare domanda di contributo per l’adozione di misure di prevenzione e di pronto soccorso qualora sussista un pericolo imminente per la pubblica incolumità.
La domanda di contributo deve essere presentata all’Ufficio provinciale Protezione civile entro il termine perentorio di 180 giorni a partire dall’adozione della misura di protezione civile. Se il Presidente o la Presidente della Provincia dichiara lo stato di calamità per la zona in questione, la domanda può essere presentata entro la data di cessazione dello stato di calamità.
B.3 Adozione della misura di protezione civile
Trattandosi di misure di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, l’ente locale può adottare la misura di protezione civile anche prima della presentazione della domanda di contributo. Ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale, per l’approvazione della misura di protezione civile non è richiesto alcun parere né alcuna autorizzazione.
B.4 Documentazione
La domanda di contributo ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge provinciale deve essere firmata dal legale rappresentante dell’ente locale ed essere presentata insieme alla seguente documentazione:
B.4.1 Misure di pronto soccorso
a) relazione con descrizione della situazione di pericolo o dell'evento dannoso e della misura di protezione civile necessaria, con indicazione della spesa presunta e dell'ammontare del contributo richiesto;
b) dichiarazione su altri eventuali aiuti finanziari relativi alla stessa misura di protezione civile.
B.4.2 Misure di prevenzione
a) relazione con descrizione della situazione di pericolo o dell'evento dannoso e della misura di protezione civile necessaria, con indicazione della spesa presunta e dell'ammontare del contributo richiesto;
b) dichiarazione su altri eventuali aiuti finanziari relativi alla stessa misura di protezione civile;
c) progetto esecutivo o altri documenti, se ciò è stato concordato durante il sopralluogo di cui al punto B.1.
B.5 Riconoscimento dei costi
L’Ufficio provinciale Protezione civile riconosce i seguenti costi:
B.5.1 Misure di pronto soccorso
a) i costi della misura di protezione civile, incluse le spese tecniche, purché adeguati e rilevanti per la protezione civile.
B.5.2 Misure di prevenzione
a) i costi della misura di protezione civile, purché adeguati e rilevanti per la protezione civile;
b) all’occorrenza le spese tecniche, nella misura di un importo forfetario fino al 18 per cento dei costi di costruzione riconosciuti.
Le spese tecniche devono essere documentate solo col rendiconto del contributo di cui al punto E.8.
B.6 Ammontare del contributo
La Giunta provinciale può concedere un contributo fino all’80 per cento dei costi riconosciuti.
Il Presidente o la Presidente della Provincia può concedere un contributo fino al 100 per cento dei costi riconosciuti se egli o essa dichiara lo stato di calamità per la zona in questione, se la Giunta provinciale delibera la delimitazione delle zone colpite da gravi calamità pubbliche o se lo Stato dichiara lo stato di emergenza.
B.7 Anticipo
La Giunta provinciale può deliberare l’immediato pagamento di un anticipo fino al 50 per cento del contributo concesso.
La Giunta provinciale può deliberare l’immediato pagamento di un anticipo fino al 100 per cento del contributo concesso, se l’ente locale incarica una ripartizione provinciale oppure un’Azienda speciale della Provincia dell’adozione della misura di protezione civile.