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In vigore al: 21/11/2014

k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 111)
Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 del B.U. 6 agosto 2013, n. 32.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, “Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali”)

(1) Il titolo della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituito: “Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali”.

(2) L'alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituita:

“1. Al fine di promuovere e agevolare, nel rispetto della tutela ambientale, la ricerca e una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali, possono essere realizzate le seguenti iniziative:”

(3) L’articolo 7 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituito:

“Art. 7

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, e per la predisposizione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, l'amministrazione provinciale può inoltre assumere a proprio carico gli oneri relativi all’esecuzione e alla pubblicazione di studi, ricerche, progetti e programmi comunitari, convegni, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e pubblicitarie, partecipazioni a fiere e mostre, avvalendosi all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di enti, società, centri di ricerca o sperimentali ed esperti operanti nel settore.”

(4) Sono abrogati la lettera c) del comma 1, i commi 2 e 3 dell’articolo 1, nonché gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e successive modifiche.

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