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In vigore al: 21/11/2014

k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 111)
Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 del B.U. 6 agosto 2013, n. 32.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci“)

(1) I commi 3 e 4 dell’Art. 15 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. L'esercizio di una scuola di sci è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente. Avverso il provvedimento dell'assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una scuola di sci devono essere date le ulteriori condizioni:

  1. i maestri di sci costituenti il corpo insegnante permanente collaborano con la scuola di sci durante tutta la stagione sciistica, al fine di garantire un servizio e un’offerta continuati. Su richiesta dovrà essere fornita all'ufficio provinciale competente la documentazione relativa ad ogni singolo maestro, comprovante l'effettiva collaborazione;
  2. la scuola di sci deve essere retta da uno statuto democratico che garantisca l'effettiva partecipazione dei soci negli organi deliberanti e la suddivisione delle entrate derivanti dall'esercizio della scuola stessa in proporzione alle effettive prestazioni professionali, tenuto conto delle eventuali specializzazioni o qualificazioni dei soci;
  3. alla scuola di sci deve essere preposto un direttore in possesso della corrispondente qualificazione;
  4. la scuola di sci deve disporre di un ufficio adeguato alla propria dimensione ed alla capacità ricettiva della zona sciistica e di uno spazio di raduno idonei, dotati di un'insegna esterna nonché di un campo scuola, e deve assicurare il funzionamento senza interruzioni durante tutto l'arco della stagione invernale o estiva;
  5. la denominazione della scuola di sci deve distinguersi chiaramente dalle altre scuole di sci autorizzate, al fine di escludere ogni possibilità di confusione e deve contenere almeno una delle seguenti denominazioni: "Scuola di sci, Skischule, Scola de schi" o dizioni analoghe, nel caso di scuole specializzate;
  6. la zona sciistica, ove viene aperta la scuola di sci e ove la stessa svolge preminentemente la propria attività, deve essere dotata, a seconda che si tratti di una scuola di sci alpino, di snowboard o di una scuola di sci da fondo, di un sufficiente numero di impianti di risalita funzionanti e di piste da sci, ovvero di un sufficiente numero di piste da fondo mantenute in buone condizioni;
  7. le scuole di sci estivo possono essere autorizzate solo in località che consentano la pratica di tale disciplina; l'apertura è stagionale, limitata al periodo di effettiva agibilità del territorio e di funzionamento degli impianti di risalita;
  8. la scuola di sci deve essere gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i giovani."

(2) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituita:

“a) di una copia dello statuto contenente la denominazione della scuola di sci;”

(3) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è abrogata.

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