(1) I commi 2, 4 e 5 dell’Art. 6 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono così sostituiti:
“2. Le aree di cui al comma 1 devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
4. Le aree di cui al comma 3 devono essere separate dalle altre piste, devono essere regolarmente mantenute e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.
5. All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello sci. Tali aree devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.”
(2) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunta la seguente lettera):
“f) di mettere a disposizione, dietro congruo compenso, l’area sciabile attrezzata agli organizzatori di manifestazioni agonistiche di livello nazionale o internazionale, che sono di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano.”