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In vigore al: 21/11/2014

k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 111)
Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 del B.U. 6 agosto 2013, n. 32.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

“1. Le licenze di esercizio sono di norma rilasciate a tempo indeterminato e con validità annuale, ma possono essere rilasciate anche per uno o più periodi dell’anno.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

“2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti dal legale rappresentante e dall’eventuale altra persona preposta all’esercizio. In caso di impresa individuale i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’esercizio.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

”3. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’esercizio.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

”1. La licenza di esercizio e l’approvazione della nomina a preposto non possono essere rilasciate a chi si trova nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.”

(5) L’articolo 39 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

”Art. 39 (Orario di apertura e chiusura)

1. Gli orari di apertura degli esercizi pubblici, che potranno essere differenziati in ragione delle specifiche esigenze delle singole tipologie, sono disciplinati con regolamento d’esecuzione; gli esercenti hanno facoltà di scegliere l’orario di apertura entro i limiti ivi indicati. Il regolamento d’esecuzione può limitare gli orari di apertura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, anche in relazione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici.

2. Gli esercenti devono rispettare l’orario prescelto. Durante l’orario di chiusura i locali di esercizio restano chiusi. Dopo la chiusura non possono essere più somministrati cibi e bevande, salvo che a favore della clientela alloggiata negli esercizi ricettivi.”

(6) Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

”3. Quando sono accertate le infrazioni di cui all’articolo 54, comma 2, lettera c), e al comma 3, lettere b), c), d), e), g), i) e j), in caso di recidiva entro un quinquennio, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione della licenza fino al massimo di due mesi.”

(7) Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche:

  1. il comma 1/bis dell’articolo 18;
  2. l’articolo 19;
  3. l’articolo 40;
  4. l’articolo 41;
  5. il comma 2 dell’articolo 45;
  6. le lettere f) e h) del comma 3 dell’articolo 54;
  7. il comma 5 dell’articolo 54.
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