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In vigore al: 21/11/2014

j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

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Art. 8 (Modifica del Capo VIII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 84 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 84/bis (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nei casi di denuncia di inizio attività o autorizzazione)

1. Nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività od autorizzazione che risultano eseguiti in assenza o in difformità da essa, il sindaco provvede secondo le disposizioni di cui al presente capo.

2. Qualora al comune venga presentata la denuncia di inizio attività di cui all’articolo 132 ed i lavori vengano iniziati prima del termine previsto, il sindaco applica una sanzione pari a euro 1.000,00.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 89 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: “a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile” sono soppresse.

(3) L’articolo 104 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 104 (Infrastruttura per l’informazione territoriale INSPIRE)

1. In attuazione della Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, concernente l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), la Giunta provinciale istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale a livello provinciale ed emana direttive che disciplinano anche le condizioni e gli obblighi di interscambio delle informazioni.

2. L’infrastruttura per l’informazione territoriale della Provincia garantisce l'utilizzo condiviso, l'accessibilità e lo scambio di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell’amministrazione pubblica operanti nel territorio provinciale. Detti servizi sono facili da utilizzare, tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori secondo le rispettive competenze istituzionali e sono disponibili per il pubblico via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.“

(4) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Avverso progettazioni, autorizzazioni o l'esecuzione di lavori in contrasto con le disposizioni della presente legge, di regolamenti o con quanto previsto e prescritto dai piani approvati ogni cittadino può ricorrere, non oltre il termine perentorio di 60 giorni dall’inizio dei lavori, alla Giunta provinciale.”

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