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In vigore al: 21/11/2014

j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

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Art. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1) La rubrica del titolo II è così sostituita: “Norme particolari per terreni e fondi”.

(2) L’Art. 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 (Trasformazione di bosco)

1. La trasformazione di bosco avviene secondo le procedure di cui alle leggi provinciali 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Con l’autorizzazione alla trasformazione possono essere stabilite congrue misure ecologiche di compensazione)

2. Chiunque effettua una trasformazione di bosco in contrasto con la zonizzazione soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di 62,00 euro. Chiunque non osserva le prescrizioni impartite per la trasformazione o non esegue le misure compensative prescritte, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 2,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di 62,00 euro.

3. Qualora la trasformazione venga autorizzata in sanatoria, la sanzione amministrativa è ridotta del 50 per cento.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

“3. Salvo che per l'esecuzione degli interventi di pubblico interesse indifferibili ed urgenti nonché nei casi previsti nel regolamento di esecuzione, tutte le utilizzazioni delle piante destinate al taglio di cui ai commi 1 e 2 possono aver luogo solo previo assegno da parte dell'autorità forestale che può impartire apposite prescrizioni per l'esecuzione del taglio.”

(4) Il comma 3 dell’articolo 59 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e per l'esecuzione dei lavori in economia e degli interventi previsti agli articoli 25, 28, 31, 32 e 33 il direttore della Ripartizione provinciale Foreste provvede all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, compreso l'acquisto di abbigliamento, equipaggiamento e armamento di servizio, macchinari e veicoli speciali.”

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