(1) Il gestore inserisce le clausole contrattuali contenute nell'allegato A nel contratto d'ospitalità.
(2) Il gestore deve impedire la prescrizione dei suoi crediti curando anche spontaneamente l'interruzione dei termini prescrizionali. Egli segue le procedure giudiziali e di recupero coattivo con la dovuta diligenza e si attiene in particolare agli obblighi di diligenza di cui ai commi 3, 4 e 5.
(3) Il gestore e il comune devono denominare e consegnare all'avvocato incaricato le informazioni ed i documenti significativi per la diffida, la riscossione coattiva, la procedura giudiziale ed il procedimento di esecuzione forzata. A tal fine l'avvocato chiede per iscritto in tempo utile, anche nel corso dei procedimenti, al gestore ed al comune di trasmettere tutte le informazioni e documenti che siano utili e disponibili, anche per chiarire ovvero scoprire specifiche circostanze di fatto.
(4) Il comune e il gestore nominano un responsabile ed un suo sostituto per i procedimenti, compiti ed obblighi previsti dal presente regolamento e se ne informano a vicenda; ne informano anche l'avvocato incaricato.
(5) Il responsabile di cui al comma 4 deve inoltrare le note, i documenti e gli atti ricevuti all'ufficio competente all'interno dell'ente, deve raccogliere da tale ufficio le decisioni, le prese di posizione, i documenti e gli atti ai sensi del presente regolamento e deve trasmettere questi, in mancanza di diversa disposizione, sempre all'altro ente ed all'avvocato incaricato nel rispetto dei termini previsti.
(6) L'avvocato incaricato, in mancanza di diversa disposizione, ha l'obbligo di trasmettere tutte le note, tutti i documenti ed atti ovvero le relative copie al responsabile del gestore e del comune nel rispetto dei termini previsti.