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h) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 131)
Procedure per l'anticipazione della partecipazione tariffaria ai servizi residenziali per anziani

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 7 (Partecipazione dei comuni alle decisioni rilevanti dei gestori riguardanti la controversia)

(1) Per tutte le decisioni rilevanti riguardanti le controversie come l'accordo stragiudiziale, il litisconsorzio, la domanda riconvenzionale, la domanda contro la domanda riconvenzionale, l'impugnazione e l'avvio del procedimento di esecuzione va chiesta la presa di posizione del comune. A tal fine l'avvocato incaricato trasmette in tempo utile al gestore ed al comune tutti i documenti e le informazioni, anche relativamente ai termini da osservare, riguardanti la decisione in questione e esprime la propria raccomandazione. In caso di termini perentori la trasmissione è considerata effettuata in tempo utile, quando gli atti del processo in questione, i documenti e le informazioni processuali rilevanti siano pervenuti al comune almeno 15 giorni prima della scadenza del termine. Le proposte scritte ovvero le prese di posizione del debitore relative ad un accordo stragiudiziale vanno trasmesse dall'avvocato unitamente alla sua raccomandazione al gestore ed al comune. Il comune in ogni momento può chiedere all'avvocato ed al gestore una presa di posizione in ordine ad un litisconsorzio, una domanda riconvenzionale o una domanda contro una domanda riconvenzionale. Entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, l'avvocato incaricato trasmette la propria presa di posizione e raccomandazione al gestore ed al comune. Entro lo stesso termine il gestore trasmette la propria presa di posizione al comune ed all'avvocato incaricato.

(2) Fatta salva la facoltà della verifica della solvibilità del debitore a norma dell'articolo 6 comma 2 il comune trasmette al gestore ed all'avvocato incaricato la propria presa di posizione in merito alle decisioni menzionate al comma 1 tenendo conto dei termini comunicati. Il gestore è obbligato ad attenersi alla decisione contenuta nella presa di posizione del comune. In mancanza di una presa di posizione per iscritto del comune il gestore, a seconda dei casi, non può approvare un accordo stragiudiziale, non può provvedere alla chiamata in causa del terzo, alla proposizione della domanda riconvenzionale, della domanda contro la domanda riconvenzionale ovvero all'impugnazione e non può avviare il procedimento di esecuzione forzata.

(3) Quando secondo la presa di posizione del comune deve essere avviato il procedimento di esecuzione forzata, entro 60 giorni della ricezione della relativa presa di posizione l'avvocato incaricato trasmette l'atto giudiziale di avvio di tale procedimento al comune.

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