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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 151)-
Regolamento degli esami di fine apprendistato

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 4 (Sessioni d’esame)

(1) Il/La presidente della commissione d’esame fissa, sentiti gli altri commissari, le date delle prove d’esame e il calendario del loro svolgimento, che vengono comunicati ai candidati e alle candidate.

(2) L’esame viene fissato di regola alla fine dell’anno scolastico. Se necessario, viene fissata una seconda sessione o vengono fissate più sessioni d’esame all’anno.

(3) Il/La presidente convoca i componenti della commissione d’esame per iscritto. Qualora uno/una dei componenti fosse impos-sibilitato/impossibilitata ad intervenire o si trovasse in una situazione di incompatibilità, è tenuto/tenuta ad avvertire il/la presidente, il/la quale deve provvedere alla sua sostituzione con il rispettivo membro supplente.

(4) Qualora anche il membro supplente non fosse disponibile alla data stabilita dal/dalla presidente, il coordinatore/la coordinatrice dell’area formazione professionale del dipartimento competente in materia di apprendistato nomina, a breve termine, un altro membro supplente. Nel caso in cui si trattasse di un componente di commissione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c) o d), vengono informate le parti sociali e per la carica di supplente vengono prese in considerazione prioritariamente le persone proposte dalle parti sociali ai sensi delle suddette lettere.

(5) La commissione decide se, per particolari esigenze tecniche o didattiche, sia il caso di cooptare un secondo/una seconda insegnante della scuola professionale o un esperto/un’esperta. Questa persona è componente a pieno titolo della commissione.

(6) Nel caso di apprendisti con diagnosi funzionale o certificazione ai sensi delle disposizioni vigenti questo secondo/questa seconda insegnante è un/un’insegnante di sostegno della rispettiva scuola. Questa persona è componente a pieno titolo della commissione per i rispettivi apprendisti e apprendiste sia per la parte teorica che per quella pratica degli esami di fine apprendistato in cui sono previsti obiettivi differenziati; agli esami in cui gli obiettivi sono quelli di classe essa è invece componente della commissione d’esame unicamente per la parte teorica.