(1) Dopo l’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il seguente articolo 3bis:
“Art 3/bis (Riferimenti temporali)
1. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno si considerano le DURP relative al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre si considerano le DURP relative all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
2. Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP.”