1. Il sistema deve consentire la gestione elettronica, tramite Web, della consegna dei prodotti senza glutine contenuti nel Registro nazionale di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro della Salute 4 maggio 2006 agli aventi diritto di cui all’articolo 2 dei principi generali approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1652 del 5 novembre 2012, entro i limiti massimi di spesa mensile di cui all’articolo 4 dei medesimi principi generali.
2. Si riportano di seguito tali limiti massimi di spesa:
| | Altersklassen / Fasce d’età | Monatliche Ausgabenhöchstgrenzen Limiti massimi di spesa mensile |
>=0,5 (6 Monate / 6 mesi) - <1 (1 Jahr / 1 anno) | 45,00 € |
>=1 (1 Jahr / 1 anno) - <3,5 (3 Jahre und 6 Monate / 3 anni e 6 mesi) | 62,00 € |
>=3,5 (3 Jahre und 6 Monate / 3 anni e 6 mesi) - <10 (10 Jahre / 10 anni) | 94,00 € |
>=10 (10 Jahre / 10 anni) | 140,00 € |
3. Il sistema deve basarsi sulle seguenti banche dati:
a) quella dei prodotti senza glutine contenuti nel Registro nazionale di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro della Salute 4 maggio 2006, scaricabile al seguente indirizzo Internet;
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1270_listaFile_itemName_10_file.pdf
b) quella degli aventi diritto (in possesso dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige);
c) quella delle strutture convenzionate di cui all’articolo 5 dei principi generali approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1652 del 5 novembre 2012 (in possesso dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige).
4. Il sistema deve comprendere almeno i seguenti due moduli base:
a) il modulo che deve consentire esclusivamente all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige la gestione degli aventi diritto con registrazione automatica dei predetti limiti massimi di spesa mensile;
b) il modulo che deve consentire alle strutture convenzionate, tramite inserimento del codice fiscale dell’avente diritto, l’accesso al sistema, al fine di poter verificare, da un lato, il suo diritto all’assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti senza glutine, dall’altro, il suo saldo all’attivo.
5. Gli aventi diritto possono recarsi in una qualsiasi struttura convenzionata per prelevare i prodotti senza glutine nella qualità, quantità e con gli intervalli di tempo a loro piacimento (entro i limiti massimi di spesa mensile previsti).
6. Le strutture convenzionate consegnano all’avente diritto i prodotti da lui scelti, scaricandoli dal sistema, il quale verifica la congruenza dell’erogazione.
7. In seguito alla conferma dell’erogazione, il sistema deve aggiornare l’importo residuo mensile a disposizione dell’avente diritto e generare un’apposita attestazione sull’erogazione effettuata (modello non vincolante: vedi allegato B).
8. Il sistema deve garantire che un eventuale importo non utilizzato entro la fine di un mese non faccia cumulo con l’importo del mese successivo.
9. Per venire incontro all’esigenza degli aventi diritto in merito ad un anticipo dell’importo del mese successivo, il sistema deve consentire l’utilizzo del relativo importo.
10. Il sistema deve poter permettere l’inserimento, nell’apposita banca dati, di prodotti non contenuti nel Registro nazionale di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro della Salute 4 maggio 2006.
11. Il sistema deve garantire il rispetto delle disposizioni in merito alla tutela e alla sicurezza dei dati personali in esso contenuti.