(1) Alle imprese che, al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 sono iscritte nel Registro delle imprese per una delle professioni abilitanti all’esercizio delle attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, stufe a biomassa e caminetti, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, sono riconosciuti i requisiti professionali di cui all’articolo 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e citati all’articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27.