(1) In Alto Adige sono consentite la coltivazione, la raccolta, la prima lavorazione e la vendita di piante officinali, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
(2) Nella coltivazione convenzionale o ecologica e nella raccolta delle piante officinali è necessario rispettare le buone pratiche agricole. Lo spargimento di liquame e letame durante il periodo vegetativo è vietato.
(3) Chi coltiva piante officinali ai sensi del presente regolamento può eseguire anche le operazioni di prima trasformazione, quali l’essiccazione, il lavaggio, la defogliazione, la cernita ed il taglio. Qualsiasi altra lavorazione deve essere effettuata da persone in possesso della laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, oppure del diploma in tecniche erboristiche; fanno eccezione le lavorazioni tradizionali in Alto Adige, come la distillazione di oli essenziali di pino mugo, pino cembro, ginepro, abete rosso, lo sciroppo di abete rosso e le preparazioni analoghe.
(4) Le piante officinali coltivate sono liberamente vendibili solo allo stato naturale, anche essiccato, a soggetti abilitati secondo la normativa statale alla loro manipolazione, quali farmacisti e farmaciste, case farmaceutiche, erboristi ed erboriste nonché altri soggetti autorizzati.