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1) di fissare, tenuto conto dei fondi messi a disposizione per tale scopo dal bilancio 2013, il numero massimo dei volontari in servizio sociale per l’anno 2013 a 50 persone;
2) di fissare la durata del servizio sociale nei seguenti periodi: 32, 24, 16 oppure 8 mesi; se il servizio è svolto nelle aziende pubbliche di servizi alla persona oppure nelle case di riposo e centri di degenza non si applica il limite temporale massimo di 32 mesi;
3) in caso di durata ridotta la prestazione può essere prorogata in seguito ad una richiesta per ulteriori 8, 16 oppure 24 mesi, rispettando comunque il limite massimo di 32 mesi previsto per il servizio in oggetto;
4) di fissare la prestazione dei volontari in servizio sociale in 40, 30 o 20 ore settimanali;
5) di fissare il rimborso spese mensile per i volontari in servizio sociale che prestano 40 ore settimanali a 450,00 € netti, mentre nel caso di prestazione di 30 ore settimanali il rimborso spese è fissato a 400,00 € netti mensili e nel caso di prestazione di 20 ore settimanali il rimborso spese è pari a 360,00 € netti mensili;
6) di applicare, nella formazione della graduatoria per l’approvazione delle domande ai sensi dell’articolo 4, comma 1. lettera d) del decreto del Presidente della Provincia del 23 maggio 2006; n. 26, criteri di preferenza di cui agli artt. 2 e 4, comma 3, del predetto regolamento di attuazione;
7) se dopo l’assegnazione dei 50 posti sono ancora a disposizione ulteriori mezzi, può avvenire un innalzamento dei posti.