(1) L’imposta comunale di soggiorno è determinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale per ogni pernottamento nella misura di:
(2) Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l’imposta comunale di soggiorno in via generale o per particolari progetti, previo parere dell’associazione turistica territorialmente competente, fino alla misura massima complessiva di euro 2,00. L’aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1 comma 2 della legge provinciale ed avviene di principio in maniera proporzionale. In questo caso l’aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. Per servizi ed iniziative che coinvolgono tutte le categorie ricettive, l’aumento può avvenire anche con un importo determinato, in misura uguale per ognuna di esse. Il Comune può assegnare una parte o l’intero gettito derivante dall’aumento dell’imposta direttamente al consorzio turistico, qualora espressamente previsto da un parere dell’associazione turistica territorialmente competente, altrimenti tutte le entrate derivanti dall’aumento rimangono in loco. 8)
(3) L’aumento dell’imposta va deliberato entro il 30 giugno e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
(4) Gli importi dell’imposta comunale di soggiorno stabiliti dal comune sono riscossi senza arrotondamento. 9)