(1) Il gettito dell’imposta è devoluto alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici di cui all’articolo 1, comma 4 della legge provinciale a condizione che essi rispettino i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.
(2) Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge provinciale, almeno il 10 per cento dell’imposta comunale di soggiorno è attribuito ai consorzi turistici, da finalizzare al marketing di destinazione, mentre la quota restante è destinata alle associazioni turistiche“. 5)
(3)6)
(4) Le associazioni turistiche sono quelle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell’elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché le aziende di cura, soggiorno e turismo, e le aziende di soggiorno e turismo esistenti.
(5) I consorzi turistici sono quelle organizzazioni turistiche multizonali iscritte nell’elenco dei consorzi turistici ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33.