(1) Il comune è competente per il procedimento di controllo del rispetto dei criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.
2. Se un’associazione turistica o un consorzio turistico opera sul territorio di più comuni, per il procedimento di controllo è competente il comune nel quale detta organizzazione ha la sua sede principale.
(3) Se i sostituti d’imposta, la Provincia o i comuni non presentano reclami in forma scritta presso il comune competente per il controllo e se non vengono accertate irregolarità, i criteri di qualità si intendono rispettati, a condizione che le associazioni turistiche ed i consorzi turistici abbiano depositato in via telematica presso i comuni competenti e presso la Ripartizione provinciale competente in materia di turismo la seguente documentazione: 11)
- entro novembre di ogni anno, il programma strategico quadriennale e il programma di attività annuale;
- entro novembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario successivo;
- entro giugno di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno finanziario precedente, una relazione sull’attività e il rendiconto sull’impiego delle entrate pubbliche.
(4) La ripartizione provinciale competente in materia di turismo e tutti i comuni competenti possono effettuare in ogni momento controlli sul corretto impiego dei fondi pubblici e sul rispetto dei criteri di qualità.
(5) La ripartizione provinciale competente in materia di turismo effettua annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle associazioni turistiche e dei consorzi turistici esistenti al 1° gennaio, verificando se le attività indicate nella relazione di attività e finanziate con fondi pubblici negli ultimi due anni sono regolarmente documentate.
(6) Eventuali irregolarità sono segnalate ai comuni, che possono decurtare le assegnazioni dei fondi derivanti dall’imposta comunale di soggiorno.