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In vigore al: 21/11/2014

p) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 461)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia cimiteriale e di cremazione

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2012, n. 52.

Art. 3 (Autorizzazione alla cremazione)

(1) L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico di cui all’articolo 2, comma 1, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Non è richiesta l’autenticazione della firma del medico che rilascia il predetto certificato.

(2) L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dalla persona defunta o, in mancanza, della volontà espressa dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

  1. la disposizione testamentaria della persona defunta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione autografa della medesima contraria alla cremazione, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria;
  2. l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad un’associazione riconosciuta che ha, tra i propri fini statutari, quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, a meno che non venga presentata una dichiarazione autografa contraria, redatta della persona defunta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Ai fini della cremazione l’iscrizione all’associazione prevale sulla volontà dei familiari;
  3. la dichiarazione della persona defunta rilasciata al comune di ultima residenza;
  4. in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsivoglia altra manifestazione di volontà riconducibile al defunto, vale la volontà del coniuge ovvero della coniuge o, in mancanza della stessa, la volontà del parente più prossimo individuato in base alle disposizioni del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, vale la volontà della maggioranza assoluta di essi. La volontà è manifestata al comune di decesso o al comune di ultima residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata al comune di decesso, questo ne dà immediata comunicazione al comune di ultima residenza del defunto;
  5. per i minori e per le persone interdette, vale la volontà manifestata dai legali rappresentanti.

(3) In caso di insufficienza di aree dedicate alla sepoltura, il comune, trascorso il prescritto periodo di rotazione, autorizza la cremazione dei resti mortali delle salme inumate o tumulate, previo assenso dei parenti in base ai principi del codice civile o, in caso di disinteresse degli stessi, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell’apposito avviso all’albo pretorio del comune, secondo le procedure previste per l’autorizzazione alla cremazione.

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