(1) Fatto salvo il caso in cui ricorrano esigenze di giustizia, il medico che ha accertato la morte in base al vigente regolamento di polizia mortuaria rilascia il nulla osta al trasporto della salma al luogo di osservazione cimiteriale, ovvero consente la veglia funebre a domicilio, qualora non sussistano motivi igienici ostativi. Il trasporto della salma avviene secondo modalità che non impediscano eventuali manifestazioni di vita.
(2) Il trasporto della salma al luogo di osservazione cimiteriale può altresì essere autorizzato dal medico di urgenza.
(3) Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale ed internazionale in materia di trasporto della salma fuori dal territorio provinciale, per il trasporto all’interno del territorio della provincia di Bolzano sussiste l’obbligo dell’iniezione conservativa e della duplice cassa – una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio - in caso di cremazione o di inumazione del cadavere, solo su prescrizione del medico di cui al comma 1.
(4) Deve essere in ogni caso garantita l’impermeabilità del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria. A tal fine possono essere utilizzati anche un involucro di materiale biodegradabile da porre all’interno della cassa di legno e uno strato di materiale assorbente da porre sul fondo della cassa medesima.
(5) Nel caso in cui la morte sia stata causata da malattia infettiva e diffusiva, il medico di cui al comma 1 adotta, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendano di volta in volta opportune a seconda del caso specifico. Tali misure devono essere coerenti con le consolidate evidenze scientifiche e non comportano l’osservanza delle procedure che prevedono l’avvolgimento della salma in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.