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In vigore al: 21/11/2014

f) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 421)
Mediazione al lavoro pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 4 dicembre 2012, n. 49.

Art. 4 (Ulteriori condizioni di perdita dello stato di disoccupazione)  delibera sentenza

(1) Accanto all'ipotesi di assunzione al lavoro, sono cause di perdita dello stato di disoccupazione:

  1. la mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione ad un colloquio di orientamento presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro;
  2. il rifiuto, senza giustificato motivo, di una misura prevista dal piano d’azione individuale, in particolare il rifiuto ingiustificato o la frequenza irregolare di una misura atta all’apprendimento oppure al miglioramento della conoscenza delle due lingue principali utilizzate nel territorio provinciale;
  3. la mancata conferma dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 3;
  4. il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro.

(2) L'accertamento delle cause che determinano la perdita dello stato di disoccupazione è disposto sulla base delle procedure di cui all'articolo 2, del patto di servizio e del piano d'azione individuale. Il verificarsi delle cause di cui al comma 1 del presente articolo comporta la perdita dello stato di disoccupazione per un periodo di tre mesi. Decorso questo termine la persona interessata può richiedere nuovamente il riconoscimento dello stato di disoccupazione.

(3) Cause di forza maggiore ed altri impedimenti oggettivi rappresentano un giustificato motivo per la mancata presentazione ad un colloquio d'orientamento. Essi vanno valutati caso per caso tenuto conto del patto di servizio e degli accordi siglati nel piano d'azione individuale.

(4) Per determinate categorie di persone, da individuare con deliberazione della Giunta provinciale, che non necessitano di un’assistenza continuativa, lo stato di disoccupazione può essere disconosciuto d’ufficio qualora la persona interessata non si presenti entro un termine predeterminato presso l’Ufficio provinciale Servizio lavoro per confermare il perdurare del suo stato di disoccupazione. La persona deve essere informata di questo adempimento al momento del riconoscimento dello stato di disoccupazione. Nel caso previsto dal presente comma non si applica il periodo di esclusione di cui al comma 2.

massimeDelibera 22 luglio 2013, n. 1094 - Disciplina della richiesta telematica e del disconoscimento d'ufficio dello stato di disoccupazione
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