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In vigore al: 21/11/2014

f) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 421)
Mediazione al lavoro pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 4 dicembre 2012, n. 49.

Art. 1 (Definizione ed accertamento dello stato di disoccupazione)  delibera sentenza

(1) Si definisce stato di disoccupazione la condizione della persona senza alcuna occupazione retribuita, che sia immediatamente disponibile alla ricerca e allo svolgimento di un’attività lavorativa. Per gli effetti del presente regolamento lo stato di disoccupazione è riconosciuto alle persone residenti o con domicilio stabile in Provincia di Bolzano.

(1/bis)  Lo stato di disoccupazione può essere riconosciuto anche alle persone, residenti o con domicilio stabile in provincia di Bolzano, il cui reddito personale da lavoro autonomo o dipendente non supera il reddito minimo escluso da imposizione previsto per legge, e che dichiarano di essere immediatamente disponibili alla ricerca ovvero allo svolgimento di un’attività lavorativa. 2)

(2)Per comprovare il proprio stato di disoccupazione la persona interessata deve presentarsi presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro e rendere una contestuale dichiarazione di disponibilità immediata alla ricerca e allo svolgimento di un'attività lavorativa. La Giunta provinciale può stabilire che, in determinati casi, il riconoscimento dello stato di disoccupazione avvenga, anche a prescindere dalla presentazione suddetta, tramite canali informatici. In tal caso la persona interessata deve confermare il proprio stato di disoccupazione presentandosi entro i successivi 30 giorni presso l’Ufficio provinciale Servizio lavoro, pena il disconoscimento dello stato medesimo a decorrere dal trentunesimo giorno. Tale conferma non è necessaria in caso di disoccupati stagionali. 3)

(3) L'Ufficio provinciale Servizio lavoro sottoscrive con la persona disoccupata un patto di servizio, che prevede:

  1. l’indicazione delle prestazioni offerte e dei servizi erogati dall’Ufficio provinciale Servizio lavoro, l’eventuale rinvio ad altri servizi di mediazione lavoro riconosciuti in Alto Adige e indicazioni in materia di orientamento professionale;
  2. colloqui obbligatori presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro e informazioni circa le condizioni che determinano la perdita dello stato di disoccupazione;
  3. l'impegno da parte della persona interessata a svolgere tutte le misure concordate e ad effettuare una ricerca attiva del lavoro.

(4) Il patto di servizio è integrato da un piano d'azione individuale, nel quale si stabiliscono misure per una ricerca attiva del lavoro e per migliorare l’occupabilità della persona.

massimeDelibera 22 luglio 2013, n. 1094 - Disciplina della richiesta telematica e del disconoscimento d'ufficio dello stato di disoccupazione
massimeDelibera 29 ottobre 2012, n. 1611 - Proroga degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro
massimeDelibera 30 dicembre 2011, n. 2087 - Modifica dei criteri per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro
massimeDelibera N. 2215 del 30.12.2010 - Modifica dei criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro
massimeDelibera 28 settembre 2009, n. 2406 - Criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, Nr. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro (modificata con delibera n. 2709 del 09.11.2009, delibera n. 2215 del 30.12.2010 e delibera n. 1611 del 29.10.2012) (vedi anche le delibere n. 2087 del 30.12.2011 e 1611 del 29.10.2012)
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 8 luglio 2009, n. 256 - Stranieri - flusso di extracomunitari per lavori stagionali – c.d. decreto flussi 2007 - ratio
2)
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 4 aprile 2014, n. 9.
3)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 4 aprile 2014, n. 9.
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