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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 3 (Condizioni)

(1) In provincia di Bolzano possono esercitare le attività professionali di cui all’articolo 2:

  1. i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione di cui all’articolo 6;
  2. i soggetti che hanno ottenuto l’abilitazione in un’altra regione o provincia autonoma. 2)

(2) Le cittadine e i cittadini di Stati dell’UE in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(3) Le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’UE in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività nella provincia di Bolzano, sono soggetti alle disposizioni statali relative all’immigrazione e alla condizione dello straniero.

(4) La Ripartizione provinciale Turismo verifica l’equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l’applicazione di eventuali misure di compensazione.

(5) Nel caso in cui la persona richiedente provenga da uno Stato dell’UE nel quale la professione non è regolamentata, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell’esperienza professionale acquisita nel Paese di appartenenza, fatta salva l’applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 4.

2)
La lettera b) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.