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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 2 (Definizioni)

(1) È guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita a opere d’arte, musei, mostre, parchi, gallerie, scavi archeologici e lungo itinerari turistici, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

(2) È accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero, curando l’attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurando i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo inoltre elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.