In caso di contributi alle imprese elettriche distributrici per il ripristino di reti colpite da calamità naturali si applica la norma „de minimis“.
La norma „de minimis“ si applica anche in caso di contributi per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione, ma solo per le spese che non riguardano lavori di scavo, costruzione di cabine e altri lavori edili.
Ciò significa che per le imprese ai sensi del Diritto dell’Unione Europea nei settori economici dell’industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, i contributi vengono concessi nel rispetto della norma “de minimis”, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’UE) agli aiuti d’importanza minore (de-minimis).
La norma „de minimis“ non si applica ai contributi che riguardano la sostituzione o il potenziamento di linee aeree preesistenti in zone rurali, che sono diventati tecnicamente necessari a causa di nuovi allacciamenti.