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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 466 del 19.02.2007
Criteri e modalità per il finanziamento dello Studio Teologico Accademico Bressanone (articolo 1, comma 2, lettera e), della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive modifiche)

Articolo 1

Principi generali

1. Lo Studio Teologico Accademico Bressanone in Bressanone, denominato in seguito istituto superiore, è un'istituzione privata di formazione universitaria. Esso offre diversi corsi universitari di formazione e di educazione permanente che, di norma, non sono proposti né dalla Libera Università di Bolzano né da altre istituzioni di formazione presenti sul territorio provinciale. Si tratta di un istituto superiore religioso che svolge un ruolo fondamentale, affinché la molteplicità formativa in provincia di Bolzano sia garantita anche a livello di studi superiori.

 

2. Il sostegno avviene secondo i criteri della qualità, dell'offerta didattica, della funzionalità, dell'economicità e della sussidiarietà.

 

Articolo 2

Finanziamenti

1. Vi sono le seguenti forme di finanziamento:

a) contributi ordinari;

b) contributi straordinari;

c) contributi integrativi.

 

2. Sono considerati contributi ordinari quelli concessi in base alle domande presentate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, entro il termine prefissato, per la copertura delle spese di gestione, incluse le spese per l'attività didattica.

 

3. Sono considerati contributi straordinari quelli concessi per la realizzazione di specifici corsi didattici o di progetti, anche pluriennali, non contenuti nell'ordinario programma annuale di attività dell'istituto superiore, nonché per l'acquisto di materiale didattico e di attrezzature, strettamente necessari per l'attività didattica o amministrativa.

 

4. Sono considerati contributi integrativi quelli, con i quali si incrementano i contributi ordinari o straordinari già concessi. L'assegnazione di contributi integrativi è possibile, se l'autofinanziamento o il sostegno da parte di altri enti pubblici o privati non sono sufficienti per coprire, insieme con il contributo originariamente concesso, le spese ordinarie di gestione, incluse le spese per l'attività didattica. Inoltre, essi possono essere concessi, se si verificano gravi fatti imprevisti o imprevedibili.

Articolo 3

Spese riconosciute ammissibili

1. Per la concessione dei contributi ordinari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e dei contributi integrativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono prese in considerazione le seguenti voci di spesa:

a)le spese per l'organizzazione e per la realizzazione dell'attività didattica, incluse quelle per il personale insegnante ed amministrativo;

b)le spese correnti di gestione ed amministrative per la struttura e per il convitto del seminario maggiore, incluse quelle per il personale necessario e per l'ordinaria manutenzione.

 

2. Ai sensi del comma 1, sono riconosciute ammissibili le seguenti voci di spesa:

a)tutte le spese di personale, e cioè gli stipendi, gli onorari, i contributi sociali e previdenziali, le tasse ed i tributi, il rimborso delle spese di trasferta e di viaggio;

b)i compensi a collaboratori/collaboratrici esterni/e, inclusi i contributi sociali, le tasse ed i tributi nonché le spese assicurative;

c)spese di viaggio, per vitto e per alloggio di responsabili;

d)spese per il materiale didattico, inclusi i libri, i quotidiani, le riviste, i media ecc.;

e)spese amministrative e per il materiale di cancelleria, per gli abbonamenti, per le consulenze contabili, fiscali e assicurative, spese postali;

f)canoni di locazione, spese per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per l'acqua, per la pulizia, per il telefono ed altre spese correnti di gestione;

g)acquisti di beni per vitto e per alloggio;

h)le spese per i corsi di formazione e di educazione permanente a favore del proprio personale e dei/delle collaboratori/collaboratrici esterni/e.

 

Articolo 4

Principio dell'economicità

1. L'organizzazione interna dell'istituto superiore deve rispondere ai criteri dell'efficienza, dell'economicità, della razionalità e della trasparenza. L'istituto superiore concede all'amministrazione provinciale o agli/alle esperti/e da essa incaricati/e l'accesso a tutti i registri e documenti nonché la possibilità di effettuare un controllo generale contabile della gestione tecnico-amministrativa della propria attività.

 

2. I mezzi finanziari concessi dall'amministrazione provinciale devono essere utilizzati in modo economico, risparmioso ed unicamente per lo scopo, per il quale sono stati assegnati. In considerazione dell'autonomia finanziaria dell'istituto superiore, sono ammessi, senza necessità di approvazione da parte dell'amministrazione provinciale, spostamenti di fondi all'interno del budget complessivo, sempre e soltanto se i corsi di studi finanziati dalla provincia sono, tuttavia, offerti nella qualità convenuta.

 

3. L'istituto superiore ha l'obbligo di introitare da parte degli/delle studenti/studentesse, per ogni anno accademico, contributi universitari nel seguente ammontare minimo:

euro 500,00 per i corsi a tempo pieno;

euro 300,00 per i corsi di fine settimana.

 

Articolo 5

Ammontare del contributo ordinario

1. L'ammontare del contributo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è calcolato come segue:

un importo base annuale di euro 60.000,00 per ogni cattedra prevista nello statuto;

un importo base annuale di euro 1.000,00 per ogni studente/studentessa ordinario/a iscritto/a.

 

2. In considerazione del piano di attività, della biblioteca degli studi, degli obiettivi e dei progetti per la ricerca e per le attività scientifiche nonché di altri prevedibili sviluppi (p. es. la pianificazione e lo sviluppo di nuovi corsi di studi, il miglioramento qualitativo delle offerte e dei servizi ecc.), gli importi di cui sopra possono essere aumentati fino al 30 per cento.

 

3. L'ammontare del contributo non può, in nessun caso, superare il deficit evidenziato da parte dell'istituto superiore per i singoli corsi di studi.

 

4. A richiesta dell'istituto superiore, gli importi base di cui al comma 1 possono essere elevati annualmente dalla Giunta provinciale.

 

5. L'istituto superiore non ha alcun diritto ad ottenere il contributo ordinario nell'ammontare di cui ai commi precedenti, in quanto i criteri applicati rappresentano soltanto il processo metodico-matematico per il calcolo del contributo. Se i mezzi finanziari messi a disposizione da parte della Giunta provinciale non sono sufficienti per concedere il contributo ordinario nell'ammontare come sopra calcolato, esso è, di conseguenza, ridotto.

 

Articolo 6

Contributo straordinario

1. Possono essere sostenuti quei corsi di studi o progetti pluriennali che richiedono una dispendiosa attività di ricerca o scientifica oppure che comprendono un elevato grado di sviluppo. I mezzi didattici e le attrezzature sono, invece, ammessi, ai fini del finanziamento, soltanto, se necessari direttamente per l'attività didattica o amministrativa.

 

2. Per la concessione del contributo straordinario, l'istituto superiore può presentare apposita domanda. Essa deve essere corredata di una estesa motivazione contenutistica e di una descrizione dettagliata del progetto o dell'attività, evidenziando, soprattutto, il carattere innovativo e l'elevato grado di sviluppo. Inoltre, devono essere inoltrati un preventivo di spesa dettagliato ed un piano di finanziamento.

 

3. Il contributo straordinario non può superare il 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili.

 

Articolo 8

Modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione di un contributo ordinario deve essere firmata dal/dalla richiedente e presentata, entro il 28 febbraio di ogni anno, presso l'Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, per l'Università e per la Ricerca Scientifica. Per le domande trasmesse tramite posta, vale la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

 

2. Se vi sono a disposizione gli appositi mezzi finanziari, possono essere considerate anche le domande presentate dopo il 28 febbraio. Esse devono, in ogni caso, essere inoltrate prima che siano sostenute le spese.

 

3. Il/La richiedente deve dichiarare, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti richiesti.

 

4. La domanda deve essere corredata, distintamente per lo Studio Teologico Accademico, per l'Istituto Superiore Teologico Accademico e per l'Istituto di Scienze Religiose, della seguente documentazione:

a)un bilancio di previsione;

b)una relazione delle attività, riguardante l'anno corrente;

c)l'ultimo bilancio consuntivo approvato ed il corrispondente rendiconto, dal quale risultano, fra l'altro, l'offerta didattica, i dati statistici relativi agli/alle studenti/studentesse e tutti gli altri dati richiesti per il calcolo del contributo di cui ai presenti criteri.

 

5. Alle dichiarazioni o ai documenti trasmessi tramite telefax deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata della carta di identità del/della richiedente.

 

6. Il/La richiedente fa riferimento, in forma adeguata nell'ambito della propria attività di comunicazione, al fatto che le iniziative, i progetti e le attività sono stati sostenuti finanziariamente da parte della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

 

Articolo 9

Anticipazione

1. Il/La richiedente può presentare domanda per la concessione e per l'erogazione di un'anticipazione nell'ammontare non superiore al 50 per cento del contributo concesso per l'anno precedente.

 

2. L'anticipazione viene, di norma, concessa unicamente per far fronte alle spese di locazione, di gestione e di amministrazione delle strutture, alle spese per il personale, inclusi gli onorari, nonché ad altre spese obbligatorie e se il contributo assegnato per l'anno precedente ammontava ad almeno euro 25.000,00. Inoltre, l'anticipazione può essere concessa soltanto, dopo che è stato rendicontato almeno il 70 per cento del contributo assegnato per l'anno precedente.

 

3. La domanda per la concessione di un'anticipazione deve essere presentata entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il contributo.

 

Articolo 10

Rendicontazione dell'anticipazione

1. I/Le richiedenti che hanno percepito un'anticipazione di cui all'articolo 9 devono presentare la relativa rendicontazione entro il 31 marzo dell'anno successivo. In casi motivati, il predetto termine può essere prorogato fino al massimo di un anno, se il/la richiedente inoltra apposita domanda. La proroga è concessa con decreto del direttore di ripartizione competente. Soltanto dopo che l'anticipazione è stata regolarmente rendicontata, possono essere rendicontati ulteriori importi parziali.

 

2. La parte dell'anticipazione non utilizzata per la realizzazione delle attività, delle iniziative e dei progetti ammessi a contributo o non adeguatamente rendicontata deve essere restituita all'amministrazione provinciale, maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data dell'accreditamento dell'anticipazione.

 

Articolo 11

Rendicontazione e liquidazione

del contributo

1. La liquidazione del contributo o della differenza tra l'anticipazione concessa ed il contributo approvato avviene in una o più soluzioni previo presentazione, da parte del/della richiedente, di apposita domanda corredata della regolare documentazione.

 

2. Affinché il contributo possa essere liquidato per intero, le spese sostenute effettivamente devono superare il contributo concesso almeno del 20 per cento.

 

3. Le spese per il personale possono essere rendicontate, al massimo, fino all'ammontare degli stipendi lordi del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Sono, inoltre, riconosciute tutte le spese connesse allo stipendio, inclusi i contributi sociali e le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono, invece, considerati le indennità individuali di produttività ed i corrispettivi per le ore straordinarie. Le spese per gli onorari e le spese accessorie dei/delle relatori/relatrici, se l'attività prevede il loro impegno, possono essere rendicontate fino all'ammontare massimo delle tariffe vigenti per l'amministrazione provinciale.

 

4. È possibile rendicontare una quota fino al massimo del 25 per cento delle spese riconosciute ammissibili o, se inferiori, delle spese sostenute effettivamente attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

 

5. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato di cui al comma 4, è riconosciuto un importo orario convenzionale di euro 16,00. Esso può essere adeguato annualmente da parte della Giunta provinciale, in considerazione degli aumenti in base all'indice ISTAT.

 

6. Nell'ambito dell'attività resa a titolo di volontariato non sono riconosciute le ore sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

 

7. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il/la prestatore/prestatrice.

 

Articolo 12

Rendiconto

1. Il rendiconto consiste nella produzione:

a)di un elenco dei documenti di spesa;

b)dei documenti di spesa originali fino all'ammontare delle spese riconosciute ammissibili. Il/ La richiedente può limitare la produzione dei documenti di spesa all'importo del contributo concesso. In questo caso, egli/ella deve dichiarare, inoltre, sotto propria responsabilità, che le spese sostenute effettivamente superano il contributo assegnato almeno del 20 per cento e che la relativa documentazione di spesa è in suo possesso;

c)di una dichiarazione del/della richiedente attestante:

la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate ulteriori domande per la concessione di contributi per le medesime attività, iniziative e progetti, con l'indicazione dell'ammontare dei contributi concessi;

che le attività, le iniziative ed i progetti sono stati realizzati per intero;

l'eventuale indicazione, se il rendiconto allegato si riferisce alla copertura dell'anticipazione concessa o alla liquidazione del contributo approvato;

che le spese per il personale sono state rendicontate, al massimo, fino all'ammontare degli stipendi lordi del personale provinciale;

che le spese per gli onorari e le spese accessorie per i/le relatori/relatrici sono state rendicontate fino all'ammontare massimo delle tariffe vigenti per l'amministrazione provinciale;

in caso di attività di volontariato, la dichiarazione riguardante la quota delle spese riconosciute ammissibili coperta attraverso prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;

che le acquisizioni sono state iscritte nel registro degli ammortamenti o nell'inventario.

d) di un elenco degli/delle collaboratori/collaboratrici che hanno prestato attività di volontariato, con l'indicazione del numero delle ore, della tipologia delle prestazioni e del luogo, nel quale le attività sono state svolte.

 

2. Se le attività, le iniziative ed i progetti ammessi a contributo non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti soltanto parzialmente o se le spese riconosciute ammissibili non sono state sostenute per intero, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. La riduzione viene effettuata dal/ dalla direttore/direttrice di ripartizione competente.

 

3. Trascorso il termine di cinque anni dalla concessione del contributo senza che siano stati presentati sufficienti documenti di spesa in modo che il contributo concesso o parte di esso non possa essere liquidato, la Giunta provinciale provvede alla revoca della parte del contributo non liquidata.

 

Articolo 13

Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

corrispondere alle vigenti disposizioni di legge;

essere intestati al/alla richiedente;

essere regolarmente quientanzati;

riferirsi allo scopo, per il quale il contributo è stato concesso.

 

2. Nel caso dei contributi ordinari, le spese devono riferirsi all'anno solare, per il quale è stato concesso il contributo, anche se le fatture sono state emesse nell'anno successivo.

 

Articolo 14

Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio competente effettua controlli a campione.

 

2. I controlli a campione sono, di norma, effettuati da personale esperto dell'ufficio competente. Se l'ammontare delle spese riconosciute ammissibili, in base alle quali il contributo è stato concesso, supera l'importo di euro 50.000,00, i controlli possono essere eseguiti da esperti/e esterni/e all'amministrazione provinciale. L'apposito incarico è conferito dall'ufficio competente.

 

3. Le domande da sottoporre a controllo a campione sono individuate mediante sorteggio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello, al quale si riferisce il contributo.

 

4. Il sorteggio è eseguito da una commissione, composta del/della direttore/direttrice di ripartizione o da un suo delegato, da un/una direttore/ direttrice d'ufficio e da un/una funzionario/a della ripartizione con funzioni di segretario/a.

 

5. Con i controlli a campione è esaminato quanto segue:

le dichiarazioni fornite dal/dalla richiedente sotto propria responsabilità;

l'esistenza della regolare documentazione a copertura della differenza tra il contributo concesso e le spese riconosciute ammissibili, se, per la liquidazione del contributo, il/la richiedente si è limitato/a a presentare la documentazione di spesa fino all'ammontare del contributo concesso, o l'esistenza della regolare documentazione a copertura del contributo concesso maggiorato del 20 per cento di cui all'articolo 11, comma 2;

la regolare iscrizione dei documenti di spesa relativi al contributo nei registri previsti dallo statuto o dal regolamento;

la documentazione riguardante le prestazioni di volontariato, conteggiate per la copertura di una parte delle spese riconosciute ammissibili.

 

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, il/la direttore/direttrice di ripartizione competente può disporre altre verifiche ritenute necessarie.