10.1. Per gli investimenti eseguiti nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2012 i contributi per le opere di cui al punto 5.2, lettera a), possono essere concessi anche qualora le relative spese siano già state sostenute prima della presentazione della relativa domanda.
10.2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione quanto previsto nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche e nel relativo regolamento.