(1) Il presente regolamento disciplina la produzione, la lavorazione e la vendita al pubblico di prodotti agricoli, prodotti in Alto Adige da imprenditori agricoli produttori diretti, singoli o associati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2-bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche.
(2) Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento trovano applicazione le relative definizioni e disposizioni contenute in norme provinciali, nazionali, comunitarie o derivanti da accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.