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In vigore al: 21/11/2014

m) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 71)
Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 20 marzo 2012, n. 12.

Art. 4 (Procedura di verifica)

(1) La procedura di verifica deve rispettare le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e, ove siano necessarie prove di laboratorio, le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

(2) Durante la verifica periodica la persona che la esegue provvede a:

  • a) identificare l'attrezzatura di lavoro, l’impianto o l’insieme in base alla relativa documentazione, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso, rilevare il nome del costruttore, il tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio o impianto, l’anno di costruzione, l’eventuale numero di matricola assegnato per le verifiche periodiche, e prendere visione della seguente documentazione:
    • 1) dichiarazione CE di conformità;
    • 2) dichiarazione di corretta installazione, ove prescritta per legge;
    • 3) tabelle/diagrammi di portata, di capacità, di pressione o di velocità, ove previsti;
    • 4) diagramma delle aree di lavoro, ove previsto;
    • 5) istruzioni per l'uso;
  • b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro o dell’impianto sia tra quelle previste nelle istruzioni per l'uso del fabbricante;
  • c) verificare la regolare tenuta del registro di controllo, ove previsto dalle disposizioni di recepimento delle direttive pertinenti dell’Unione europea o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • d) controllare lo stato di conservazione dell’attrezzatura o dell’impianto;
  • e) effettuare le prove di stabilità, di corretta installazione e di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro, dell’impianto o degli insiemi, di efficienza dei dispositivi di sicurezza e verificare la corretta sequenza dei cicli di lavoro;
  • f) verificare visivamente e strumentalmente l’integrità della macchina, dell’attrezzatura o dell’impianto o complesso secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o tecniche, ovvero prescritte dal fabbricante, anche a macchina o impianto smontato ovvero con visita interna, se prevista.

(3) Tutti i documenti relativi all'attività di verifica devono essere conservati per un periodo di almeno dieci anni. Una copia del verbale di verifica e i seguenti dati devono essere riportati nell’apposito registro informatizzato: regime di effettuazione della verifica in affidamento diretto da parte del datore di lavoro oppure in affidamento da parte dell’organo di vigilanza, data della verifica, data della successiva verifica periodica, nome del datore di lavoro, tipo di attrezzatura, di impianto o insieme, nome del costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature, impianti od insiemi certificati CE da parte di organismi notificati, il relativo numero di identificazione.

(4) Per l’identificazione dell’attrezzatura, dell’impianto o dell’insieme di cui al comma 2, lettera a), e per la redazione del verbale di verifica deve essere utilizzata la modulistica allegata al decreto ministeriale dell’11 aprile 2011.

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